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28 Settembre 2017
Il D.lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. In particolare l’art. 37 del D.lgs. 81/08 prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. Gli obblighi citati sono sanzionati penalmente. Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D.lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. In riferimento al rischio elettrico, il Testo unico sulla Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), al capo III, obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici della propria azienda. In particolare recita l’articolo 82 comma 1: E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; Le competenze che forniscono le idoneità che la legge cita (PEI Persona idonea) e che le norme richiedono (PES Persona Esperta; PAV Persona Avvertita) sono contenute in una serie di normative le cui principali sono la CEI 11-27 IV edizione, la CEI EN 50110-1 e la EN 50110-2, entrate in vigore nella edizione a partire dal 1 febbraio 2014. In sintesi nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale [PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del D.lgs. 81/2008 comma 1 per bassa tensione). Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono un lavoro con presenza di rischio elettrico. La norma CEI 11-27 (IV edizione) fornisce gli elementi essenziali per la struttura dei corsi di formazione CEI 11-27 per il personale che deve eseguire lavori elettrici in sicurezza sia per quanto attiene le conoscenze teoriche che pratiche. Tale norma inoltre prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione(PEI). La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES),Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici (PEI).