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NEWS
Maggio 2009

Comunicazione nominativi RLS all'Inail:
termine posticipato al 16 agosto
Online la
circolare esplicativa con procedure e termini.
L'Inail, con circolare 11/2009, fornisce
chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro
e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008
stabilisce che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art.
3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la
singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la
azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi
alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in
oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso
Punto Cliente.
L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di
ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione
per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) era
stato fissato in un primo tempo al 16 maggio 2009.
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio
2009 ha però disposto lo slittamento del termine per la comunicazione
all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione
dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico)
è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione
non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere
ad alcuna comunicazione.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà
la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio;
altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. La circolare,
corredata di materiali esplicativi, è disponibile al link in area
approfondimenti.
Fonte: www.inail.it
19 marzo 2009, aggiornamento 18 maggio 2009
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