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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

 

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Modifiche, Proroghe e Chiarimenti

TESTO UNICO

 



 Proroga del D.lgs. 81/08 per alcuni ambiti lavorativi

 

Posticipata di altri 12 mesi l’emanazione dei decreti attuativi relativi agli ambiti lavorativi di cui all'art. 3 comma 2 del decreto 81.
 

Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 28 febbraio scorso.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.
All’articolo 6, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole “entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi”. 



Questa modifica al
D.lgs. 81/08 pospone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la decretazione relativa all'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali quelli citati nell'art. 3 comma 2 del T.U., quindi:
- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271

- attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272

- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191.

 

D.lgs. 81/08 - Articolo 3 - Campo di applicazione
[...]
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare
entro ventiquattro mesi   entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
[...]  


 

Fonte: PUNTO SICURO

 



 MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 -> D.LGS. 106/09

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 05 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n.142/L, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 



 MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n.110, è stata pubblicata la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Tra le altre cose, l'art. 39 del Capo I della Legge Comunitaria (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, e nelle more dell'approvazione definitiva del decreto correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, apporta delle importanti modifiche al D.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).


Art. 39 Capo I Legge Comunitaria.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

 


In particolare, l'art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza Lavoro viene sostituito con il seguente:
"La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".

Ricordiamo che il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Inoltre, all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis " coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1" e quindi prevede che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Ricordiamo che l'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) al comma 1 recita:
"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Pertanto, nelle more della approvazione definitiva del decreto correttivo che andrà a modificare entro il 16 agosto il regime sulla sicurezza previsto dal Testo Unico, il Governo, approfittando della legge comunitaria e al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, modifica il D.lgs. 81/2008 inserendo l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di più imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione. Nei casi in cui non sussiste l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione, le sue funzioni sono, comunque, svolte dal coordinatore per l`esecuzione. Inoltre, il coordinatore per la progettazione deve coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1, ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro.
 

Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

 



Modifiche TU: non recepisce l’emendamento che prevede la modifica dell’art. 28, comma 2, del T.U. sostituendo la locuzione ‹avere data certa› con ‹essere datato›

 

Il testo ufficiale - disponibile sul sito web della Camera - del Disegno di Legge n. 735 (“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga dei termini”) approvato dal Senato in data 17 luglio u.s. e trasmesso alla Camera (n. 1496) per il relativo esame (con votazioni in calendario per il 25 luglio), fra i numerosi provvedimenti adottati:


1) mantiene le due proroghe – previste dal Dl. 97/2008 - al 1° gennaio del 2009 relative agli artt. 18 comma 1 lettera r) (obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro) e 41 comma 3 lettera a) (visite preassuntive del medico competente) del TU


2) introduce, dopo il comma 2 dell’art. 4 del vigente Dl 97/2008, un comma 2bis che recita: “All’art. 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ‹decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale› sono sostituite dalle seguenti: ‹a decorrere dal 1° gennaio 2009›.

Dunque, rispetto al Dl 97/2008 ora vigente fino al 2 agosto, il Senato ha introdotto la proroga al 1° gennaio 2009 degli adempimenti relativi alla Valutazione di tutti i rischi.


3) non recepisce l’emendamento – segnalato nella nota informativa AIAS dell’11 luglio - che prevede la modifica dell’art. 28, comma 2, del T.U. sostituendo la locuzione ‹avere data certa› con ‹essere datato›
 

Le modifiche sopra citate, lo ribadiamo, saranno in vigore se verrà approvata la legge di conversione del Dl 97/2008
 

Fonte: aias

 


 

Novità in materia di lavoro e modifiche al TU


Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede la cancellazione della procedura telematica sulle dimissioni volontarie. Numerose anche le modifiche all’apparato sanzionatorio del decreto 81/08 e alla disciplina dei contratti di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

All’interno del Decreto Legge 112 sono presenti numerosi articoli contenenti novità in materia di lavoro che modificano o abrogano alcuni precedenti decreti e/o leggi relative alla sicurezza sul lavoro e alla gestione del lavoro in generale.

La prima segnalazione riguarda l’abrogazione della Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 contenente la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie. Le dimissioni potranno nuovamente essere presentate al proprio datore di lavoro senza adempiere alla procedura informatizzata che era prevista dalla Legge n. 188.

Art. 39. - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
[…]
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
[…]

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
[…]




Il Decreto Legge n. 112 prevede anche alcune modifiche all'apparato sanzionatorio del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto Legislativo 81/08:

Art. 41. - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
[…]
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».
[…]


Con questo nuovo decreto si modificano altri decreti legislativi (ad esempio D.L.vo n. 368/01, D.L.vo n. 66/03, D.L.vo n. 276/03, ecc.) che trattano la materia del lavoro, in particolare vi segnaliamo:

Capo VI – Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18. - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Art. 19. - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Art. 20. - Disposizioni in materia contributiva
Art. 21. - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 22. - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Art. 23. - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Capo VII - Semplificazioni
Art. 29. - Trattamento dei dati personali
Art. 30. - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Art. 35. - Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
Art. 39. - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Art. 40. - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Art. 41. - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Trattandosi di un Decreto Legge, l’entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute è immediata, tuttavia, se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente.

Per questo motivo il Presidente della Repubblica, ha osservato che "si è in presenza di un elevato numero di decreti-legge da convertire nello stesso breve periodo di tempo nonché di importanti disegni di legge di cui è stata annunciata l’esigenza di una tempestiva calendarizzazione, ciò evidenzia il rischio di un serio ingorgo nell’attività del Parlamento.".
Il Capo dello Stato ritiene, dunque, "di dover sottolineare e sottoporre alla considerazione dei Presidenti delle Camere l’esigenza che i lavori parlamentari delle prossime settimane siano intensificati e programmati in modo da garantire tempi sufficienti per un esame approfondito del disegno di legge di conversione del decreto-legge.".

 

Fonte: PUNTO SICURO

 

 


 

Decreto-Legge 3 giugno 2008 n. 97. Proroga termini D.Lgs. 81/2008

 

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini

Testo in vigore dal: 3-6-2008

Articolo di riferimento: art. 4 comma 2 Dl 97/2008

Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro

L'obbligo per il datore di lavoro, previsto all'art. 18, comma 1, lettera r), del T.U. Sicurezza, di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si applica a partire dal 1-01-2009.
Con la circolare del 21-05-2008 n.25 il Ministero del Lavoro e Politiche sociali ha chiarito che il suddetto obbligo sarà operativo solo quando saranno adottati i due decreti recanti le regole di funzionamento del sistema preposto alla comunicazione dei dati, previsti rispettivamente entro il 11-11-2008 ed il 15-05-2009.

 

Scarica Circolare Min.Lav. 21.05.08 n. 25

Scarica D.L. 03.06.08 n. 97


 


Visite effettuate dal medico competente in fase preassuntiva

Proroga al 1-01-2009 è prevista per le disposizioni di cui all' art. 41, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 81/2008: solo a partire dal 1-01-2009 le visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2, non potranno essere effettuate in fase preassuntiva
 


 

 

 


 

È diventata legge la proroga al 1 gennaio 2009 per i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui l’aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Ma gli obblighi sono già in vigore dal 29 luglio…

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto fiscale (soprannominato anche milleproroghe) già approvato da Palazzo Madama il 15 luglio e modificato l’altro ieri dalla Camera, decreto che contiene la modifica all'articolo 306, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sostituisce il termine "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1º gennaio 2009".

Ricordiamo che l’Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".

Con l’approvazione del Senato è stato quindi convertito in legge, con notevoli modificazioni, il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.

Ora perché la proroga diventi effettiva serve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo però, che la proroga arriva successivamente al 29 luglio 2008, giorno in cui è sono entrati in vigore i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, un datore di lavoro che non avesse provveduto in tempo ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi è sanzionabile.
Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che questo documento abbia data certa.

Pietro de’ Castiglioni

Nota: l’articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.".

L’Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei rischi.
 

 

Fonte: puntosicuro.it

 

 


 

 

 

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