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Modifiche, Proroghe e Chiarimenti
TESTO UNICO
Proroga del D.lgs. 81/08 per
alcuni ambiti lavorativi
Posticipata di altri 12 mesi l’emanazione dei decreti attuativi relativi
agli ambiti lavorativi di cui all'art. 3 comma 2 del decreto 81.
Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni,
il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative.
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed è
in vigore dal 28 febbraio scorso.
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Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge
30 dicembre 2009, n. 194.
All’articolo 6, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in
materia di tutela della
salute
e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole “entro
ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro
trentasei mesi”. |
Questa modifica al
D.lgs. 81/08
pospone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la decretazione
relativa all'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti
lavorativi, quali quelli citati nell'art. 3 comma 2 del T.U., quindi:
- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271
-
attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272
-
il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 298
-
il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191.
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D.lgs. 81/08
- Articolo 3 - Campo di applicazione
[...]
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché
nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universitaria,
delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle
effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela
della salute
e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e
dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate
entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della
salute e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti
di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri
ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente
si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i
musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi
decreti, da emanare
entro ventiquattro
mesi
entro
trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto
della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle
navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
[...] |
Fonte: PUNTO SICURO
MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 ->
D.LGS. 106/09
Sulla Gazzetta Ufficiale
Gazzetta Ufficiale 05 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n.142/L,
è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 recante
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 recante Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 DALLA
LEGGE COMUNITARIA 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n.110,
è stata pubblicata la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
Tra le altre cose, l'art. 39 del Capo I della Legge Comunitaria
(Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi
comunitari), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa
in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n.
2005/2200, e nelle more dell'approvazione definitiva del decreto
correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, apporta delle
importanti modifiche al D.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Art. 39 Capo I Legge Comunitaria.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25
luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
In particolare, l'art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza
Lavoro viene sostituito con il seguente:
"La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati
non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni
del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per
la esecuzione dei lavori".
Ricordiamo che il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o
il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
Inoltre, all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è
aggiunta la lettera b-bis " coordina l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 90, comma 1" e quindi prevede che durante la
progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le
altre cose deve coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 90, comma 1. Ricordiamo che l'art. 90 (Obblighi del
committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e
mobili) al comma 1 recita:
"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Pertanto, nelle more della approvazione definitiva del decreto
correttivo che andrà a modificare entro il 16 agosto il regime sulla
sicurezza previsto dal Testo Unico, il Governo, approfittando della
legge comunitaria e al fine di adempiere agli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, modifica il D.lgs.
81/2008 inserendo l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro
che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il
committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza
di più imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la
progettazione. Nei casi in cui non sussiste l'obbligo di nomina del
coordinatore per la progettazione, le sue funzioni sono, comunque,
svolte dal coordinatore per l`esecuzione. Inoltre, il coordinatore per
la progettazione deve coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1,
ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali
di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata
dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o
successivamente tra loro.
Legge 7 luglio
2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2008.
Modifiche TU: non recepisce
l’emendamento che prevede la modifica dell’art. 28, comma 2, del T.U.
sostituendo la locuzione ‹avere data certa› con ‹essere datato›
Il testo ufficiale -
disponibile sul sito web della Camera - del Disegno di Legge n. 735
(“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno
2008 n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché
in materia fiscale e di proroga dei termini”) approvato dal Senato in
data 17 luglio u.s. e trasmesso alla Camera (n. 1496) per il relativo
esame (con votazioni in calendario per il 25 luglio), fra i numerosi
provvedimenti adottati:
1) mantiene le due proroghe – previste dal Dl. 97/2008 - al 1° gennaio
del 2009 relative agli artt. 18 comma 1 lettera r) (obbligo
comunicazione dati infortuni sul lavoro) e 41 comma 3 lettera a) (visite
preassuntive del medico competente) del TU
2) introduce, dopo il comma 2 dell’art. 4 del vigente Dl 97/2008, un
comma 2bis che recita: “All’art. 306, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: ‹decorsi novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale› sono
sostituite dalle seguenti: ‹a decorrere dal 1° gennaio 2009›.
Dunque, rispetto al Dl 97/2008 ora vigente fino al 2 agosto, il Senato
ha introdotto la proroga al 1° gennaio 2009 degli adempimenti relativi
alla Valutazione di tutti i rischi.
3) non recepisce l’emendamento – segnalato nella nota informativa AIAS
dell’11 luglio - che prevede la modifica dell’art. 28, comma 2, del T.U.
sostituendo la locuzione ‹avere data certa› con ‹essere datato›
Le modifiche sopra
citate, lo ribadiamo, saranno in vigore se verrà approvata la legge di
conversione del Dl 97/2008
Fonte: aias
Novità in materia di
lavoro e modifiche al TU
Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede la cancellazione
della procedura telematica sulle dimissioni volontarie. Numerose anche
le modifiche all’apparato sanzionatorio del decreto 81/08 e alla
disciplina dei contratti di lavoro.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008: “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
All’interno del Decreto Legge 112 sono presenti numerosi articoli
contenenti novità in materia di lavoro che modificano o abrogano alcuni
precedenti decreti e/o leggi relative alla sicurezza sul lavoro e alla
gestione del lavoro in generale.
La prima segnalazione riguarda l’abrogazione della Legge n. 188 del 17
ottobre 2007 contenente la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per
la presentazione delle dimissioni volontarie. Le dimissioni potranno
nuovamente essere presentate al proprio datore di lavoro senza adempiere
alla procedura informatizzata che era prevista dalla Legge n. 188.
Art. 39. - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di
lavoro
[…]
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi,
e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
[…]
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
[…]
Il Decreto Legge n. 112 prevede anche alcune modifiche all'apparato
sanzionatorio del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro -
Decreto Legislativo 81/08:
Art. 41. - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
[…]
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di
infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, o».
[…]
Con questo nuovo decreto si modificano altri decreti legislativi (ad
esempio D.L.vo n. 368/01, D.L.vo n. 66/03, D.L.vo n. 276/03, ecc.) che
trattano la materia del lavoro, in particolare vi segnaliamo:
Capo VI – Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18. - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Art. 19. - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di
lavoro
Art. 20. - Disposizioni in materia contributiva
Art. 21. - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato
Art. 22. - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo
accessorio
Art. 23. - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Capo VII - Semplificazioni
Art. 29. - Trattamento dei dati personali
Art. 30. - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle
imprese soggette a certificazione
Art. 35. - Semplificazione della disciplina per l'installazione degli
impianti all'interno degli edifici
Art. 39. - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di
lavoro
Art. 40. - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Art. 41. - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Trattandosi di un Decreto Legge, l’entrata in vigore delle disposizioni
in esso contenute è immediata, tuttavia, se non viene convertito in
legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
decade retroattivamente.
Per questo motivo il Presidente della Repubblica, ha osservato che "si è
in presenza di un elevato numero di decreti-legge da convertire nello
stesso breve periodo di tempo nonché di importanti disegni di legge di
cui è stata annunciata l’esigenza di una tempestiva calendarizzazione,
ciò evidenzia il rischio di un serio ingorgo nell’attività del
Parlamento.".
Il Capo dello Stato ritiene, dunque, "di dover sottolineare e sottoporre
alla considerazione dei Presidenti delle Camere l’esigenza che i lavori
parlamentari delle prossime settimane siano intensificati e programmati
in modo da garantire tempi sufficienti per un esame approfondito del
disegno di legge di conversione del decreto-legge.".
Fonte: PUNTO SICURO
Decreto-Legge 3 giugno 2008 n. 97.
Proroga termini D.Lgs. 81/2008
Disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga
di termini
Testo in vigore dal: 3-6-2008
Articolo di riferimento: art. 4 comma 2 Dl 97/2008
Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro
L'obbligo per il datore di lavoro, previsto all'art. 18, comma 1,
lettera r), del T.U. Sicurezza, di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a
fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a
tre giorni, si applica a partire dal 1-01-2009.
Con la circolare del 21-05-2008 n.25 il Ministero del Lavoro e Politiche
sociali ha chiarito che il suddetto obbligo sarà operativo solo quando
saranno adottati i due decreti recanti le regole di funzionamento del
sistema preposto alla comunicazione dei dati, previsti rispettivamente
entro il 11-11-2008 ed il 15-05-2009.


Visite effettuate dal medico competente in fase preassuntiva
Proroga al 1-01-2009 è prevista per le disposizioni di cui all' art. 41,
comma 3, lettera a) del D.Lgs. 81/2008: solo a partire dal 1-01-2009 le
visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2, non
potranno essere effettuate in fase preassuntiva
È diventata legge la
proroga al 1 gennaio 2009 per i nuovi obblighi previsti dal Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui l’aggiornamento della
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Ma gli obblighi
sono già in vigore dal 29 luglio…
Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto fiscale
(soprannominato anche milleproroghe) già approvato da Palazzo Madama il
15 luglio e modificato l’altro ieri dalla Camera, decreto che contiene
la modifica all'articolo 306, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, che sostituisce il termine "decorsi novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1º gennaio
2009".
Ricordiamo che l’Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative
disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano
efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.".
Con l’approvazione del Senato è stato quindi convertito in legge, con
notevoli modificazioni, il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
“disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia
fiscale e di proroga di termini”.
Ora perché la proroga diventi effettiva serve la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo però, che la proroga arriva successivamente al 29 luglio
2008, giorno in cui è sono entrati in vigore i nuovi obblighi previsti
dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, un datore di
lavoro che non avesse provveduto in tempo ad aggiornare il documento di
valutazione dei rischi è sanzionabile.
Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
prevede che questo documento abbia data certa.
Pietro de’ Castiglioni
Nota: l’articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che "Il datore di
lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.".
L’Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei
rischi.
Fonte: puntosicuro.it
CONTATTATECI
Saremo ben lieti di informarVi sui nuovi adempimenti e, se
lo desiderate, di fissarVi un appuntamento.
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